21
Per i volumi del Corpus Iuris Civilis (Iustinianus), molti dei quali cum glossa, posseduti da Rojas cfr. l'Appendix IV, The Bachelor's «Libros de Leyes», nella monografia di S. GILMAN, The Spain of Fernando de Rojas. The intellectual and social landscape of LC. Princeton Univ. Press, 1972. pp. 530-536.
22
Sulla Celestina manoscritta si seda in particolare P. RUSSELL, The «Celestina Comentada», in Medieval Hispanic Studies presented to Rita Hamilton, London, Tamesis, 1976, pp. 175-193; inoltre una tesi dottorale inedita (che però non ho potuto vedere) discussa alla Univ. Complutense di Madrid, nel 1984, da Modesto Fernández Vázquez, Estudio filológico del ms. 17.631 de la Biblioteca Nacional de Madrid: fuentes de «La Celestina», e dello stesso autore, Sinopsis crítica de una fuente de fuentes: «Celestina comentada» in «Cruz Ansata: Ensayos» (Univ. Central de Bayamón, Puerto Rico), 9 (1986), pp. 167-191. E ora si veda anche il recente articolo di Ivy Corfis (che peraltro prepara un'edizione del ms.), «LC comentada» y el código jurídico de Fernando de Rojas, in AA. VV. (eds.: A. Deyermond / I. Mcpherson), The Age of the Catholic Monarcs, 147-1-1516: Literary Studies in Memory of Keith Whinnom, «Bulletin of Hispanic Studies», special issue 1989, pp. 19-24. Colgo l'occasione per ringraziare vivamente Ivy Corfis per i molteplici chiarimenti sul manoscritto che mi ha gentilmente fornito in ripetuti contatti epistolari.
23
Cito da Pardoux Duprat, Ivrisprudentia Vetus, Lvgduni 1569, f. 37 (Bibl. Vaticana, Chigi, V 946). Un'idea simile è espressa anche dal Petrarca, come segnala Deyermond (The petrarchan Sources of LC, Oxford, Univ. Press, 1961, p. 76): «Nisi enim multorum impunita scelera tulissemus...» (Ep. 70 E 3-4), De rebus familiaribus).
24
Tra cui E. CASTRO GUISASOLA, Observaciones sobre las fuentes literarias de LC, Anejo RFE V, Madrid 1924, rist. 1973. D'altro canto, dall'elenco dei libri posseduti da Rojas nella propria biblioteca (cfr. supra nota 19) non risulta che egli avesse sotto mano alcuna fonte greca (anche se ciò non significa, ovviamente, che non potesse attingerla diversamente). Tuttavia, una conferma indiretta di questo convincimento ci viene anche dall'anonimo commentarista della Celestina manoscritta, il duale nel corso di tutto il commento è sempre molto preciso (da esperto giurista che era) nell'individuazione delle fonti giuridiche dell'opera, e in riferimento a questo brano in particolare non rinvia affatto a fonti greche bensì a più conosciute fonti romane, come il Digesto nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, o a fonti di Diritto Canonico, come i Decretales di Gregorio IX.
25
Si pensa a raccolte come De la vida et sentencias de los filósofos di Diogene Laerzio, o La vida y las costumbres de los viejos filósofos, di Walter Burleigh (Gualtiero Burleo), o ancora alla Margarita poetarum di Alberto di Eyb. Cfr. CASTRO GUISASOLA, Observaciones cit., pp. 34 e sgg. In proposito cfr. anche I. CORFIS, Fernando de Rojas and Albrecht von Eyb's «Margarita Poetica, in «Neophilologus» 68 (1984) pp. 206-213 e P. RUSSELL, Discordia universal, LC como «Floresta de Philosophos», in «Insula» 497 (abril 1988), pp. 1-3 (rist. di una comunicazione presentata alla IX Academia Literaria Renacentista, Salamanca, marzo 1988).
26
Apud DUPRAT, Ivrisprudentia Vetus cit. p. 20.
27
Apud CASTRO GUISASOLA, Observaciones cit., p. 36. Cfr. anche J. J. THONISSEN, Le droit pénal de la République Athénienne, précedé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaire, Bruxelles-Paris, 1875, p. 58.
Dracone è considerato il più antico legislatore greco, ma nulla ci dicono gli antichi né sulla sua persona né sui precedenti storici della sua legislazione, che risale secondo alcuni al 641 a. C., secondo altri al 624-621 a. C. Qualcuno ha persino discusso la sua storicità, confinandolo nel mondo leggendario. Il nome di Dracone rimane legato nella tradizione a una legislazione severa e sanguinaria: a lui furono attribuite una Costituzione e delle Leggi sull'omicidio (Nómoi) che sarebbero parse eccessive in un'epoca posteriore di più progredito sentimento umanitario. Nel V secolo a. C. (409-408 a. C.) si fece incidere una copia delle sue leggi su una stele di marmo, giunta a noi in stato frammentario. (Cfr. in proposito THONISSEN, Droit pénal de la Rép. Athénienne cit., pp. 58-60, e F. GAROFALI, Les «nómoi» de Dracon, trad. par Jules Valéry, Paris 1901, pp. 1-8 e 10-20).
28
L'interpretazione nel senso di «manifesto/segreto» in qualche modo riecheggia una distinzione medievale stabilita dal Codice di vendetta barbaricida (o Codice Sardo), molto diffuso nell'Europa di quell'epoca. secondo cui il delitto pubblico era quello commesso all'aperto (= manifesto) e il delitto privato invece era quello commesso all'interno delle case (= di nascosto). Ora, una distinzione come questa potrebbe anche calzare al nostro caso, in quanto il giudice aveva «ucciso» i due servi in piazza, e cioè pubblicamente, mentre Sempronio e Pármeno avevano ucciso Celestina fra le mura della sua casa, vale a dire in segreto. Tuttavia questa interpretazione sarà da scartare, come si vedrà, per cercare altrove il senso della distinzione.
Anche Peter Russell (in Estudios jurídicos cit., p. 334) ritiene che publico sia da intendere nel senso di «manifesto» ma per via della pubblicità che viene data, con un'esecuzione pubblica e soprattutto con un pubblico bando, a un delitto che altrimenti poteva restare «segreto».
29
Cfr. E. VOLTERRA, «Delinquere» nelle fonti giuridiche romane, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», N. S., V (1930), fasc. 1, pp. 3-32.
30
Cfr. Vocabvlarivm Vtriusque Ivris, Venetiis, apvd Michaelem Bonellvm, 1575, s. v. priuata delicta [sic]. Cfr. anche in proposito VOLTERRA, Delinquere cit.; Novissimo Digesto Italiano dir. da A. AZARA/E. EULA, III ed., U. T. E. T., 1957-1975, 20 voll., s. v. delicta, vol. V, pp. 377-379; Vocabvlarium Ivrisprudentiae romanae editus per M. MEINHART, Berolini, Georgi Reimeri, 1983, s. v. delictum; e cfr. inoltre il Dictionnaire des Antiquités Grècques et Romaines, Paris, 1914, s. v., delictum e crimen.